ASCENSORI – CERTIFICAZIONE CE

(D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 e D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 214 di attuazione della Direttiva ascensori  2014/33/UE)

Sono soggetti a Certificazione CE ai sensi della Direttiva Ascensori (2014/33/UE) gli ascensori (apparecchi di sollevamento che collegano piani definiti, mediante un supporto del carico dotato di una cabina chiusa che si spostano lungo guide rigide e la cui inclinazione sull’orizzontale è superiore a 15 gradi), destinati al trasporto di:

1)     persone,
2)     persone e cose,
3)     soltanto di cose, se il supporto del carico è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, ed è munito di comandi situati all’interno del supporto del carico o a portata di una persona all’interno del supporto del carico.

ad esclusione di :

a)   apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s,
b)   ascensori da cantiere,
c)   impianti a fune, comprese le funicolari,
d)   ascensori appositamente progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell’ordine,
e)   apparecchi di sollevamento dai quali possono essere effettuati lavori,
f)    ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere,
g)   apparecchi di sollevamento destinati al sollevamento di artisti durante le rappresentazioni,
h)   apparecchi di sollevamento installati in mezzi di trasporto,
i)    apparecchi di sollevamento collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all’accesso ai posti di lavoro, compresi i punti di manutenzione e ispezione delle macchine,
l)    treni a cremagliera,
m)  scale mobili e i marciapiedi mobili.

ASCENSORI – VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE
(D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 e D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 214 – art. 13 e art. 14)

Sono soggetti alle verifiche periodiche gli ascensori installati in servizio privato (in edifici pubblici o privati, a scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico, non inseriti in un servizio di pubblico di trasporto) ad esclusione di ascensori:

a)   per miniere e per navi;
b)   aventi corsa inferiore a 2 m;
c)   azionati a mano;
d)   che non sono installati stabilmente;

Sono soggetti alle verifiche straordinarie gli ascensori per i quali:

    • è stato rilasciato un verbale di verifica periodica con esito negativo,
    • si sono verificati incidenti,
    • siano state apportate modifiche costruttive  non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione (cambiamento della velocità, cambiamento della portata, cambiamento della corsa, cambiamento del tipo di azionamento, sostituzione del macchinario, della cabina con la sua intelaiatura, del quadro elettrico di manovra, del gruppo cilindro-pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali.
      • Per impianti di nuova installazione, la Dichiarazione CE di conformità rilasciata dall’Installatore attesta la rispondenza dell’impianto ai RES (requisiti essenziali di sicurezza) della Direttiva ascensori 2014/33/UE e sancisce la conclusione dell’iter di valutazione della conformità del prodotto.
      • La data di messa in esercizio di un ascensore è quella di emissione della Dichiarazione CE di conformità.
      • Il Proprietario entro dieci giorni dalla data riportata nella Dichiarazione CE di conformità rilasciata dall’Installatore, deve dare comunicazione della messa in esercizio dell’ascensore al Comune competente per territorio (o alla Provincia autonoma), che assegnerà il numero di matricola.
      • Il Proprietario è tenuto a far eseguire regolari manutenzioni dell’impianto affidandola a ditta specializzata che deve provvedere almeno una volta ogni sei mesi alle verifiche dei dispositivi di sicurezza e dei componenti principali.
      • Il Proprietario deve far sottoporre l’ascensore a verifica periodica ogni due anni, da Organismi di certificazione autorizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico.
      • In caso di verifica periodica con esito negativo o in caso di incidenti di notevole importanza, l’Ufficio Comunale (o la Provincia autonoma) dispone il fermo dell’impianto, a seguito di comunicazione dell’Organismo Notificato o del Proprietario.
      • Il Proprietario è tenuto a far eseguire prontamente le riparazioni e le sostituzioni delle parti rotte o logorate.
      • Il Proprietario deve far sottoporre gli impianti a verifica straordinaria, da Organismi di Certificazione, in caso di modifiche costruttive non rientranti nell’ordinaria o straordinaria manutenzione, in caso di esito negativo della verifica periodica o in caso di incidenti di notevole importanza, con comunicazione dell’esito positivo al Comune per la rimessa in esercizio.

Tracciabilità dei componenti di sicurezza (Direttiva Ascensori 2014/33/UE)

In linea con quanto previsto dalla Direttiva Ascensori 2014/33/UE per gli Operatori economici coinvolti in tutta la catena di fornitura, allo scopo di contribuire alla tracciabilità dei componenti di sicurezza per ascensori SICIT garantisce la conservazione sulle proprie registrazioni interne dei numeri di matricola dei componenti interessati dalle attività di certificazione espletate nonché la messa a disposizione di tali dati ai Soggetti di controllo preposti alla sorveglianza di mercato che, nello svolgimento delle loro funzioni, ne facessero richiesta.

Per ricevere informazioni circa i numeri di matricola dei componenti si richiede l’invio di una e-mail all’indirizzo info@sicitsrl.it specificando quanto di seguito:

1) Dati del richiedente (ragione sociale/nome e cognome)
2) Funzione del richiedente
3) Motivo della richiesta
4) Codice di riferimento del certificato SICIT relativo all’impianto ascensore interessato dal componente di cui si richiede la matricola
5) Data di emissione del certificato
6) Costruttore del componente di sicurezza
7) Tipologia del componente di sicurezza
8) Modello del componente di sicurezza

entro 24 ore dall’invio della richiesta, si provvederà alla trasmissione per mail delle informazioni in oggetto.