IMPIANTI ELETTRICI

Sono soggetti all’obbligo di rilascio della Dichiarazione di Conformità e di denuncia:

  • gli impianti di messa a terra realizzati per la protezione delle persone dai contatti indiretti mediante interruzione automatica dell’alimentazione;
  • le installazioni ed i dispositivi di protezione relativi a strutture che non risultano protette dal rischio di fulminazione diretta ed indiretta;
  • gli impianti elettrici in luogo con pericolo di esplosione.

Per impianto di terra si intende l’insieme dei dispersori, conduttori di terra, conduttori equipotenziali, conduttori di terra e conduttori di protezione destinati a realizzare la messa a terra di protezione, compresi i segnalatori di primo guasto (ove presenti) ed i dispositivi di protezione dalle sovracorrenti o dalle correnti di dispersione predisposti per assicurare la protezione dai contatti indiretti.

IMPIANTI ELETTRICI – VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE

(D.P.R. 22 OTTOBRE 2001, n. 462 – artt. 4, 6 e 7)

Sono soggetti alle verifiche periodiche le seguenti installazioni collocate in luoghi di lavoro:

a)   impianti elettrici di messa a terra;
b)   dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
c)   Impianti in luoghi con pericolo di esplosione.

Le suddette tipologie di impianti sono altresì soggette alle verifiche straordinarie nei seguenti casi:

  • esito negativo della verifica periodica;
  • modifica sostanziale dell’impianto;
  • richiesta del datore di lavoro.
    • Per gli impianti elettrici di nuova installazione, la Dichiarazione di Conformità rilasciata dall’Installatore attesta la rispondenza dell’impianto alla normativa vigente ed equivale a tutti gli effetti alla omologazione dell’impianto.
    • La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche coincide con il rilascio della Dichiarazione di Conformità.
    • Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto il Datore di lavoro deve inviare copia della Dichiarazione di Conformità all’INAIL e all’ASL/ARPA territorialmente competenti. Nei luoghi con pericolo di esplosione l’omologazione degli impianti è effettuata previo sopralluogo dell’ASL/ARPA (art. 2 e 5 del D.P.R. 462/01).
    • Far effettuare regolari manutenzioni dell’impianto affidandola a ditta specializzata (art. 10 D.M. 37/08).
    • Far sottoporre gli impianti a verifica periodica da parte di Organismi di certificazione notificati quale SICIT o Enti pubblici (art. 4 e 6) con periodicità

-> biennale: per gli impianti installati nei cantieri, nei locali ad uso medico, negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio (D.P.R. 151/11) o con pericolo di esplosione (soggetti a Prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 151/11);
-> quinquennale: per gli impianti installati in tutti gli altri ambienti.

  • Far sottoporre a verifica straordinaria l’impianto in caso di esito negativo della verifica periodica, per modifica sostanziale dell’impianto o a seguito di richiesta del Datore di lavoro (art. 7 del D.P.R. 462/01).

MODULISTICA

 

REGOLAMENTI E PROCEDURE

 

Obbligo del progetto Impianti realizzati dal 27.03.2008 in poi Impianti realizzati dopo il 13.03.1990 fino al 26.03.2008
Unità Abitative > 6 kW o > 400 mq > 6 kW
Utenze condominiali > 6 kW > 6 kW
Attività Produttive > 6 kW o
> 200 mq o
> 1.000 V
> 200 mq o
> 1.000 V
Studi Medici se provvisti di apparecchi elettromedicali se provvisti di apparecchi elettromedicali
Attività a maggior rischio in caso di incendio con pericolo di esplosione quelle ricomprese nell’elenco del DM 16.02.1982 quelle ricomprese nell’elenco del DM 16.02.1982
Novità 2020 verifiche impianti elettrici di messa terra
Modifiche al D.P.R. 462/01 introdotte dalla Legge n. 8/2020

A seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 8 del 28/02/2020 (G.U. 29 febbraio 2020 N.51), sono state introdotte delle novità importanti riguardanti le verifiche periodiche e straordinarie ai sensi del D.P.R. 462/01.
In particolare, l’articolo 36 della Legge n. 8/2020 ha previsto l’istituzione presso l’INAIL di una banca dati informatizzata delle verifiche dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, dei dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e degli impianti elettrici pericolosi.
A tale scopo è stato modificato il D.P.R. 462/01 con l’aggiunta dell’articolo 7-bis il quale introduce le seguenti novità:

  • Il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare tempestivamente, per via informatica attraverso l’applicativo CIVA di INAIL, il nominativo dell’Organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche;
  • L’Organismo incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all’INAIL una quota pari al 5% della tariffa della verifica;
  • Le tariffe per gli obblighi che l’Organismo incaricato applicherà per l’erogazione del servizio di verifica sono quelle indicate nel tariffario ex ISPESL del 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario N.125 della G.U. N.165 del 18 luglio 2005.